Cos'è:
Avverso il verbale di contravvenzione (e non il il preavviso di accertamento di infrazione) o l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto è possibile proporre opposizione avanti al Giudice di pace di Monza, a prescindere dall’ammontare della sanzione.
Nel primo caso (contro il verbale di contravvenzione) il ricorso al Giudice di pace è alternativo a quello al Prefetto e va depositato o spedito per posta, in 6 copie firmate in originale, entro 30 gg. dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale.
Avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui il Prefetto respinge il ricorso e ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione, più le spese del procedimento, il ricorso al Giudice di pace va depositato o spedito per posta entro 30 gg. (e non 60 gg.) dalla notifica o comunicazione del provvedimento.
Attenzione, in questo caso il deposito o la spedizione del ricorso non determina automaticamente la sospensione dell’esecutività dell’ordinanza-ingiunzione del Prefetto, ma questa deve essere espressamente richiesta dal ricorrente e disposta dal giudice. Al tal proposito va considerata la possibilità che il giudice si pronunci sulla sospensione decorsi i canonici 60 giorni, con la conseguenza di vedersi raddoppiata la multa; l'unico modo per evitare tale rischio è presentare ricorso e poi pagare la sanzione. Se il ricorso venisse accolto, occorrerà richiedere il rimborso di quanto pagato.
Chi può richiederlo:
L'intestatario della contravvenzione
A chi è destinato:
Al medesimo richiedente
Modalità di Attivazione:
A domanda
Come si richiede :
Il ricorso deve essere presentato da colui a cui è intestato il verbale, sia esso proprietario od utilizzatore del veicolo. Il ricorrente deve presenziare all'udienza, pena l'annullabilità del procedimento, ma può farlo anche senza l’assistenza di un difensore. Il deposito o la spedizione del ricorso determina la sospensione dell’efficacia esecutiva del verbale per il quale si chiede l’annullamento.
Spese a carico dell'utente:
Ricordiamo anche che dal 1° Gennaio 2010 il ricorso al giudice di pace non è più gratuito, ma prevede il pagamento di un contributo unificato.
Dove rivolgersi:
UFFICIO POLIZIA LOCALE
Comune di Arcore, Via Corridoni, 2 - 20862 Arcore (MB)
Orari:
Lun./mer./gio./sab: 09.00 - 11.30;
Mar./ven.: 17:00 – 19:00.
Documenti da presentare:
Alla richiesta il ricorrente deve allegare il provvedimento impugnato (il verbale di contravvenzione o l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto) e ogni altra eventuale documentazione comprovante i motivi del ricorso (fotografie, ecc.).
Note:
Il Giudice di pace accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione; respinge invece il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di quest’ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.
Anche nel caso del Giudice di Pace il rigetto del ricorso comporta il pagamento della sanzione raddoppiata. Il Giudice di Pace, tuttavia, verificando la sussistenza di determinati presupposti può ordinare, con il rigetto del ricorso, il pagamento del minimo edittale.
Per questo tipo di ricorso occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del Giudice di pace dove è stato presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrerà prenderlo presso la cancelleria dello stesso.
In caso di rigetto si potrà tentare ricorso in Tribunale, come ha stabilito il decreto legislativo 40/2006, del Febbraio 2006. Tale disposizione si applica alle sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006 (data dell'entrata in vigore del citato decreto) mentre per i provvedimenti pubblicati prima del 2 marzo 2006 si applicherà la disciplina previgente che prevede solo la possibilità di presentare ricorso in Cassazione.
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Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
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Titolare del potere sostitutivo:
Segretario Comunale